La dimensione della tutela multilivello del bosco e il principio di diffusione delle infrastrutture a rete delle telecomunicazioni: il Consiglio di Stato riconosce la prevalenza degli interessi naturalistici-ambientali

Cons. Stato, Sez. VI 2 dicembre 2019, n. 8242 – Montedoro, pres.; Tarantino, est. – Regione Lazio (avv. Allocca) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. gen. Stato) e Wind Tre S.p.A. (avv. Sartorio).

Ambiente – Tutela – D.lgs. n. 259/2003 – Comunicazioni elettroniche – Diffusione di infrastrutture a rete – Interessi differenziati – Derogabilità – Esclusione.
Beni paesaggistici – Tutela – Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 34/2018 – Bosco – Radura – Assimilabilità – Conseguenze – Divieto di antropizzazione.


Il favor assicurato al principio di diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal d.lgs. n. 259/2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei princìpi fondamentali della Costituzione.

L’art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 34/2018, che reitera la disposizione contenuta nell’abrogato art. 2, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 227/2001,
assimila a bosco le radure (ed altre zone con i caratteri indicati); pertanto anche per esse vale il divieto di antropizzazione, a tutela dell’interesse
pubblico all’integrità territoriale.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio la Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. invocava l’annullamento: I)
    della nota MIBACT-SBEAP-LAZ U. prot. 3668 del 12 febbraio 2016 con la quale veniva espresso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità su area posta nel tenimento comunale di Rieti; II) della conseguente determinazione della Regione Lazio n. G02217 in data 11 marzo 2016, recante il diniego di autorizzazione all’esecuzione delle opere; III) degli atti connessi, ivi incluso, per quanto possa occorrere, l’art. 38 della NTA del PTPR.

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